
STRUMENTI di LAVORO
• Fabrizia De Cuia
Il potere disciplinare dei DS:
dubbi e certezze
• Attilio Varengo
Sottoscritta l'ipotesi di CCNI
sulla mobilità
Il potere disciplinare dei DS:
dubbi e certezze
Il Dirigente scolastico può sospendere
o meno fino a dieci giorni il docente?
Se sì, per quali infrazioni?
Il procedimento disciplinare nell’attuale complessità di norme di legge,
di pronunce della Cassazione
e del CCNL vigente.
Serve mettere in ordine diversi tasselli
per avere un quadro chiaro e preciso
di quanto ad oggi sia realmente
consentito, onde evitare di incorrere,
ancora, in errori di procedura
ed evitabili nullità e illegittimità
delle sanzioni applicate.

Avvocato, responsabile
dell’Ufficio Legale e Privacy CISL Scuola nazionale

IL PUNTO DI PARTENZA: LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE
Partiamo da un concetto ancora poco chiaro e che merita una precisa definizione: cosa si intente per potere disciplinare? Ad oggi, ancora in moltissimi casi, viene fatto un uso errato e sproporzionato di questo “potere” che, spesso, spaventa dirigenti e personale perché poco conosciuto o mal definito. Per chiarire il concetto di potere disciplinare, occorre definire cosa si intende per responsabilità disciplinare: ovvero, la responsabilità del personale rispetto alla violazione dei doveri e degli obblighi connessi al rapporto di lavoro. Il potere disciplinare acquisisce così una sua misura – legittima e dignitosa – se si comprende che è uno strumento “necessario” per eliminare le condotte che violano i doveri attinenti al rapporto di lavoro. Nulla al di fuori di questo dovrà essere sanzionato al fine di tutelare e rispettare la libertà di insegnamento e la professionalità di tutto il personale.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: TRA LEGGE E CONTRATTO
Tre sono le fonti di riferimento per la materia: il D.Lgs 165/2001, il D.Lgs 297/1994 e il CCNL di comparto. Il D.Lgs 165/2001, è il punto di riferimento per la procedura: l’art. 55-bis dispone dettagliatamente i termini e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, dispone chi fa cosa, come e quando. Negli anni, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che, modificando ripetutamente il testo dell’art. 55-bis, hanno rinnovato la procedura rispetto alle modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e le impugnazioni esperibili.
IL CCNL: TRA REGOLE E RINVII
Il CCNL 2019/2021, in linea con quanto già disposto in occasione del precedente rinnovo in materia di responsabilità disciplinare, dispone le regole e le sanzioni per il personale ATA e conferma, nuovamente, il rinvio ad una specifica sessione negoziale per la definizione della tipologia delle infrazioni e delle sanzioni irrogabili al personale docente delle istituzioni scolastiche.
Cosa comporta il rinvio?
Secondo quanto disposto dal CCNL al personale docente si applicheranno ancora, e fino al prossimo rinnovo contrattuale, le norme – e quindi le sanzioni – di cui agli artt. da 492 a 501 del D.lgs 297/1994.
LA LEGGE MADIA: UN’OCCASIONE PER LEGITTIMARE IL POTERE
DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEI DS?
Il D.Lgs 75/2017 ha apportato importanti modifiche al testo del D.Lgs 165/2001 nella parte relativa al procedimento disciplinare. Tra le varie, degna di nota sicuramente, la previsione del nuovo comma 9-quater dell’art. 55.bis secondo cui, a differenza del resto del pubblico impiego, per il personale della scuola – così cita testualmente la norma – la competenza ad irrogare sanzioni fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni spetta al dirigente della struttura e pertanto – senza alcun dubbio per il legislatore – al dirigente scolastico.
A prima vista sembrerebbe che la legge sia riuscita a risolvere l’annosa questione della più e più volte denunciata illegittimità delle sanzioni di sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni irrogate dai dirigenti scolastici nei confronti dei docenti. Sembrerebbe, ma non è così.
Perché?
Leggendo attentamente il testo dell’art. 9-quater dell’art. 55.bis D.Lgs 165/2001 e, coordinandolo con quanto previsto dal D.Lgs 297/1994, si comprende che il legislatore – con la modifica apportata all’art. 9-quater – ha verosimilmente previsto la norma che modifica l’attribuzione della competenza ai dirigenti scolastici ad applicare le sanzioni disciplinari, ma non ha individuato la sanzione edittale – nel minimo e nel massimo – applicabile in astratto.
LA CERTEZZA DEL DIRITTO: QUALI SANZIONI APPLICABILI AI DOCENTI?
In assenza di una normativa contrattuale di riferimento, o di un nuovo intervento legislativo, le sanzioni disciplinari applicabili ai docenti, sono disciplinate dal D.Lgs 297/1994. Non è difficile comprendere come, per garantire la certezza della difesa nonché la legittimità stessa di un procedimento sanzionatorio, le sanzioni devono essere individuate in modo chiaro e preciso, e preesistere al procedimento stesso. Non sarebbe accettabile, in alcun modo, un procedimento sanzionatorio che si concluda con l’irrogazione di una sanzione non prevista dall’ordinamento e “creata e adattata”, al momento, al caso specifico.
Andando nel dettaglio della questione, questo significa che, se il D.Lgs 297/1994 per i docenti prevede la sanzione della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese”, e non la sanzione inferiore della sospensione “fino a 10 giorni”, che seppur è ricompresa – come intervallo temporale – all’interno del mese, non costituendo sanzione edittale a sé stante, come tale non può essere applicata da un distinto organo (dirigente scolastico).
LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: UN ORIENTAMENTO CONSOLIDATO, DUBBI E CERTEZZE
Molte le pronunce disposte sino ad oggi: un unico orientamento possibile per il futuro?
Ad oggi, la Corte di Cassazione è stata chiamata più volte ad affrontare la questione relativa alla competenza del dirigente scolastico ad irrogare, anche nei confronti del personale docente, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Importante precisare che le pronunce di cui trattasi attengono, per ora, tutte a ricorsi presentati per procedimenti disciplinari avviati prima dell’entrata in vigore della Legge Madia (2017), e come tali, prima che il legislatore prevedesse espressamente una norma di riparto di competenze tra i distinti organi (DS e UPD) individuando la linea di demarcazione proprio nella sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO DALLA CASSAZIONE
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la distribuzione delle competenze tra i vari organi non può che essere definita in astratto e in via generale, e non caso per caso. L’organo competente ad irrogare le sanzioni deve essere individuato ex-ante sulla base della tipologia di sanzione in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare.
Ciò che conta, per i giudici di legittimità, è la riconducibilità dell’addebito alla tipologia di sanzione disciplinare nel suo massimo edittale. A nulla serve obiettare che poi, in concreto, l’organo deciderà di applicare una sanzione minima riconducibile ad altra fattispecie. Pertanto, per la Cassazione, i Dirigenti scolastici, considerato che il Codice Disciplinare applicabile al personale docente non prevede, quale sanzione specifica la sanzione della sospensione fino a dieci giorni, devono limitarsi ad applicare, al personale docente ed educativo, la sola sanzione disciplinare della censura.
IL COMMA 9-QUATER DELL’ART. 55 BIS: UNA NORMA PRIVA DI POTERE?
Se la Cassazione, sino ad oggi, ha confermato l’orientamento secondo cui i dirigenti scolastici hanno competenza ad irrogare esclusivamente la sanzione della censura, dovendo quella della sospensione dal servizio fino a 10 giorni essere devoluta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, che dire allora del comma 9-quater? Possibile che il legislatore abbia previsto una norma, che poi nella pratica, risulti inapplicabile svuotandosi di significato?
La risposta, fino a quando la Cassazione non tornerà a pronunciarsi su cause aventi ad oggetto procedimenti disciplinari avviati dopo l’intervento della Madia e del tanto discusso comma 9-quater, non può che essere ricercata nella dottrina e nella giurisprudenza di merito (diverse sono le sentenze emesse dai Tribunali di primo grado) e nella lettura, attenta e puntuale, dello stesso comma 9-quater. La norma, infatti deve essere qualificata per quello che è: una norma procedurale. Come tale, la sua finalità è quella di individuare gli organi competenti per il procedimento disciplinare, e non quella di esplicare ulteriori effetti sulla norma sostanziale che definisce le infrazioni e le sanzioni.
Non meno importante, la considerazione ulteriore per cui il comma 9-quater, testualmente (e ad avviso di chi scrive) non certo casualmente, recita “il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista” e non “per le quali si applica” la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Tale considerazione comporta che per attribuire la competenza ad irrogare una sanzione ad un organo, piuttosto che ad un altro, quest’ultima debba certamente esistere. La sanzione per poter essere applicata deve essere prevista. Prevista da chi? Ovvio: dal Codice disciplinare, dalla legge e dal CCNL.
Ecco che, fatte queste ultime riflessioni e chiariti questi importanti concetti, la strada verso la definizione, si spera certa, della questione sembra essere più vicina di quanto si immagini e comunque, finalmente, in discesa.