
STRUMENTI di LAVORO
• Fabrizia De Cuia
Il potere disciplinare dei DS:
dubbi e certezze
• Attilio Varengo
Sottoscritta l'ipotesi di CCNI
sulla mobilità
Sottoscritta l'ipotesi di CCNI
sulla mobilità
Si è conclusa il 25 gennaio la negoziazione iniziata a ottobre
per la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale della scuola per il triennio 2025-2028.
Tra le principali novità è stato ridisegnato un nuovo sistema
di deroghe per i docenti neoassunti
nella gestione delle precedenze.

Segretario nazionale CISL Scuola

CCNI MOBILITÀ
Il 29 gennaio 2025 è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2025/26-2027/28. Si è trattato di una negoziazione iniziata già a ottobre e che si è concretizzata in una serie di importanti modifiche che verranno di seguito evidenziate. Nelle more della sottoscrizione definitiva del CCNI, il Ministero, ha emanato la relativa ordinanza ministeriale con la quale disciplina la modalità di invio delle domande e le finestre per l’inoltro delle stesse.
IL CONTRATTO
Nel corso della trattativa, uno degli argomenti di maggiore difficoltà è stata l’esigenza, rappresentata dalla CISL Scuola e dalle altre Organizzazioni Sindacali, di superare il sistema dei vincoli introdotto dalle diverse disposizioni di legge.
A questo proposito ricordiamo che il Decreto Legislativo 59/2017, all’art. 13, dispone che “I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/24, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipi di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova”.
Si tratta di disposizioni che, ben lungi dal realizzare la tanto agognata continuità didattica, hanno concorso a generare, paradossalmente, una serie di assenze da parte dei docenti vincitori di concorso contesi tra le esigenze lavorative e quelle di carattere familiare.
Il vincolo di natura legislativa si aggiunge a quello contrattuale che, molto più coerentemente, prevede una permanenza del docente sulla scuola ottenuta attraverso l’espressione di una preferenza puntuale nel corso dei movimenti (trasferimenti e passaggi).
Il Contratto integrativo si è anche fatto carico di trattare gli aspetti connessi alla semplificazione della disciplina delle operazioni di dimensionamento. Aspetto particolarmente delicato in un periodo caratterizzato dalle aggregazioni di scuole previste dalle misure sul PNRR che finiranno con il determinare, fino all’anno scolastico 2026/27, una riduzione delle autonomie scolastiche.
Anche per il personale ATA, infine, sono state introdotte novità: a partire dalla possibilità di produrre la domanda per più province alla gestione delle operazioni di attribuzione degli incarichi e della mobilità per l’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.
NOVITÀ
Vediamo, di seguito, le principali novità:
• A fronte dei vincoli di legge sopra evidenziati, è stato ridisegnato un nuovo sistema di deroghe che, da un lato, ha rafforzato quello preesistente e, dall’altro lato, ne ha previsto una estensione. Si tratta, in pratica, di disposizioni contrattuali che consentono ai docenti neoassunti di produrre la domanda di trasferimento in presenza di determinate situazioni familiari o di assistenza. Per questi motivi è stata ampliata la deroga che consente il ricongiungimento ai figli minori fino a 16 anni (mentre prima era limitata ai figli fino a 12 anni); contemporaneamente è stata introdotta una nuova condizione di deroga che consente al personale docente la presentazione della domanda di trasferimento per il ricongiungimento ai genitori ultra 65enni.
• Si sono introdotte novità anche nella gestione delle precedenze. Queste ultime, con l’obiettivo di tutelare situazioni di particolare delicatezza, impattano sulle modalità con le quali vengono trattate le domande di trasferimento. Come sappiamo, la mobilità avviene per fasi (comunale, provinciale e interprovinciale/professionale). All’interno di ciascuna fase le domande vengono trattate in ordine di punteggio e di precedenze. Le precedenze riguardano la tutela di situazioni di disabilità/invalidità personale, il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità nel caso in cui si sia perso il posto a seguito di una contrazione di organico, il diritto di assistere un familiare gravemente disabile, oltre che altre situazioni più particolari e di minore diffusione. Tenuto conto dell’eliminazione della figura del cosiddetto “referente unico” il campo delle precedenze è stato ampliato prevedendo, come situazione tutelabile, anche quella dei figli non conviventi di genitore gravemente disabile.
• Sempre nel campo dell’assistenza a persona gravemente disabile, la precedenza per l’assistenza al genitore con disabilità grave è stata prevista anche nella fase interprovinciale.
Nei precedenti contratti tale tipo di precedenza non veniva riconosciuta ed era disponibile solo ed esclusivamente per le assegnazioni provvisorie.
• È stata introdotta la possibilità di produrre domanda di passaggio di ruolo per i docenti che hanno acquisito il titolo di sostegno per un grado di istruzione per il quale, però, non dispongono dell’abilitazione necessaria.
• È stato aggiornato il punteggio previsto per alcuni titoli validi per la compilazione delle graduatorie interne di istituto finalizzate all’individuazione dell’eventuale perdente posto.
Innanzitutto, il servizio prestato a tempo determinato sullo stesso grado di istruzione di quello di attuale titolarità è stato equiparato, nel corso della vigenza del contratto, a quello prestato a tempo indeterminato. Successivamente è stato valorizzato il punteggio riconosciuto ai docenti che assicurano la continuità didattica nella scuola di titolarità.
Quest’ultimo punteggio è previsto in crescita in base al numero di anni scolastici di continuità: 4 punti per ognuno dei primi 3 anni, 5 punti per il quarto e il quinto anno, 6 punti per ciascun anno scolastico oltre il 5°. Infine, sono stati, altresì, rivalutati i punteggi previsti per il ricongiungimento ai figli minori.
• Come già detto il nuovo contratto sulla mobilità semplificherà le operazioni relative all’individuazione degli eventuali perdenti posto a causa del dimensionamento della rete scolastica disponendo un trattamento identico per tutti i gradi di istruzione. Le operazioni possibili sono raggruppate distinguendo tra unificazione, soppressione e aggregazione.
• Il personale ATA potrà produrre domanda di trasferimento interprovinciale anche per più province (prima la limitazione era ad una provincia) con un’unica istanza.
• Per la nuova area dei funzionari e dell’elevate qualificazioni sono state disciplinate le nuove regole per la mobilità come anche la procedura per l’attribuzione degli incarichi da DSGA. I DSGA neoassunti in ruolo da procedura valutativa potranno scegliere se confermare la sede provvisoria sulla quale sono stati immessi in ruolo, ovvero produrre domanda di trasferimento per altra sede, eventualmente utilizzando anche le deroghe ai vincoli di cui abbiamo parlato a proposito del personale docente. Tutti i DSGA potranno, inoltre e anche in vigenza dell’incarico triennale, presentare domanda di trasferimento.
Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 2019/2021, nelle diverse fasi dei trasferimenti il personale già in ruolo all’atto dell’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti professionali (01/05/2024), avrà una priorità sulla sede richiesta rispetto ai nuovi assunti. Infine, per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi triennali si dispone che coloro che non producono domanda di trasferimento, ovvero che la producono ma non ottengono il movimento richiesto, saranno riconfermati sul posto già occupato. Seguiranno le assegnazioni di incarico a coloro che hanno chiesto e ottenuto il movimento e infine i nuovi incarichi, secondo i criteri stabiliti a livello nazionale in sede di confronto.
Le date per la presentazione delle domande sono le seguenti:
• dal 5 al 24 marzo per il personale docente con pubblicazione dei movimenti il 23 maggio 2025;
• dal 7 al 27 marzo per il personale educativo con pubblicazione dei movimenti il 27 maggio 2025;
• dal 14 al 31 marzo per il personale ATA con pubblicazione dei movimenti il 3 giugno;
• dal 21 marzo al 17 aprile per il personale IRC.